Il fondo garanzia vittime della strada

Il fondo garanzia vittime della strada è stato istituito con il fine di tutelare le vittime di incidenti provocati da veicoli e natanti. La sua istituzione risale al 1969 con la promulgazione della legge n. 990, abrogato con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private.
Il fondo di garanzia vittime della strada viene gestito dalla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici spa (Consap) sotto la tutela del Ministero dello Sviluppo economico.

Nello specifico il Fondo di garanzia vittime della strada tutele le vittime di sinistri provocati da:

  • Veicoli o natanti dei quali non si conosca l’identità. In questo caso il Fondo di garanzia vittime della strada risarcisce esclusivamente i danni alle persone. A partire dal 6 novembre 2007 per effetto del decreto legislativo n. 198 nel caso di danni gravi alle persone è previsto anche un risarcimento per i danni alle cose con una franchigia di 500 euro;
  • Veicoli o natanti identificati, ma privi di copertura assicurativa in questo caso è previsto un risarcimento per danni a persone o cose che sia superiori al valore di 500 euro;
  • Veicoli o natanti assicurati, ma la cui compagnia si trovi in uno stato di liquidazione coatta, in questo caso verranno risarciti i danni sia alle persone che alle cose;
  • Veicoli circolanti ad insaputa del proprietario, anche in questa situazione verranno risarciti sia i danni subiti dalle persone che dalle cose;
  • Veicoli spediti in Italia da uno dei paesi dell’Unione europea nei 30 giorni successivi all’avvenuta consegna, è previsto il risarcimento dei danni sia alle persone che alle cose;
  • Veicoli esteri la cui targa non corrisponda o non corrisponda più al veicolo stesso, in questo caso il danno risarcito riguarda sia le cose che le persone.

Nei casi sopra descritti il fondo interviene entro i limiti legali vigenti al momento del sinistro.
La liquidazione del danno avviene attraverso imprese designate dall’ISVAP con incarico triennale.
La procedura di richiesta di risarcimento è la seguente:

  • Nel caso di veicoli non identificati o non assicurati la richiesta va inviata all’impresa designata dall’Isvap che ha competenza nel luogo ove è avvenuto il sinistro e contestualmente al Consap spa in quanto responsabile del Fondo di garanzia vittime della strada.Se la richiesta è ritenuta valida, l’impresa designata provvede al risarcimento del danno. In ogni caso, ogni azione tesa a richiedere la liquidazione del danno subito va esercitata nei confronti dell’impresa e non del Consap;
  • Quando il danno è stato causato da un veicolo assicurato con una compagnia posta in liquidazione coatta vanno distinte tre possibilità: la richiesta va posta all’impresa designata nel caso in cui non si sia proveduto al passaggio dei clienti ad imprese cessonarie; la richiesta va inoltrata ai commissario liquidatore della compagnia in liquidazione coatta, laddove il commissario sia stato autorizzato anche dal Fondo di garanzia vittime della strada; la richiesta va inoltrata all’impresa cessonaria nel caso in cui il portafoglio clienti dell’impresa in liquidazione coatta sia stato ceduto a tali imprese;
  • Nel caso che il danno sia stato provocato da veicoli in movimento ad insaputa del proprietario la richiesta per ottenere la liquidazione del danno subito va inoltrata direttamente all’impresa designata competente per il luogo dove è accaduto il sinistro. E’ sempre necessario informare il Consap che però non risponde direttamente delle richieste delle quali è responsabile l’impresa designata;
  • Anche negli ultimi due casi, quando il sinistro dal quale è stato determinato il danno è causato da un veicolo spedito dall’estero o da un veicolo con targa estera non corrispondente al veicolo stesso, la richiesta di risarcimento va inviata all’impresa designata e al Consap quale gestore del Fondo di garanzia vittime della strada.

Per inoltrare la richiesta di risarcimento del danno è necessario compilare degli appositi moduli reperibili sul sito del Consap. Al modulo è necessario allegare la documentazione atta a sostenere la richiesta quale ad esempio il verbale delle forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’incidente, eventuali testimonianze e referti medici).
La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata entro due anni dal momento del sinistro nel caso di danni a cose o persone. Se vi è stato un decesso la prescrizione del diritto di risarcimento è di dieci anni.
L’elenco delle imprese designate competenti per territorio è consultabile sul sito del Consap.