Il risarcimento diretto

Il risarcimento diretto è stato introdotto, ed è diventato obbligatorio per le compagnie assicurative italiane (e per quelle straniere aderenti all’Ania), a partire dal 1° Febbraio 2007.
Questa modalità di risarcimento prevede che l’assicurato si rivolga direttamente alla propria compagnia di assicurazione, e uno dei suoi scopi risiede nella possibilità di accorciare la tempistica necessaria per il risarcimento.
Tuttavia si può accedere al risarcimento diretto, solo qualora ricorrano delle specifiche condizioni, quali:

  • L’incidente deve coinvolgere al massimo due veicoli (non sono compresi i ciclomotori con la vecchia targa, per i quali si applica la vecchia modalità di risarcimento);
  • L’assicurazione deve essere italiana, o comunque non residente all’estero (per quelle straniere vi deve essere l’autorizzazione ad operare in Italia);
  • I veicoli coinvolti devono essere stati immatricolati in Italia, nello Stato del Vaticano o Repubblica di San Marino;
  • La colpa dell’assicurato deve essere al massimo parziale.

In tutti i casi in cui non ricorrano tali ipotesi, bisogna seguire la vecchia modalità di risarcimento, ovvero l’indennizzo andrà richiesto alla compagnia di assicurazione dell’altro conducente coinvolto nell’incidente.
Nel risarcimento diretto potranno essere indennizzati:

  • I danni al veicolo e alle cose trasportate (appartenenti sia all’assicurato che al proprietario delle stesse);
  • I danni al conducente per lesioni non gravi (ovvero pari ad un’invalidità permanente non superiore al 9%);
  • I danni alle persone trasportate indipendentemente dall’entità del danno riportato (si tratta delle persone diverse dal conducente, per le quali la norma prevede che, per ottenere il risarcimento, debbano rivolgersi all’assicurazione che offre copertura al veicolo sul quale si trovavano al momento del sinistro).

Inoltre nei casi in cui ricorrano tutte le condizioni per ottenere il risarcimento diretto, ma i danni riportati dall’assicurato sono superiori al 9%, allora i due iter di risarcimento seguiranno strade diverse:

  • l’assicurato si rivolgerà alla propria assicurazione per tutti i danni riportati dal veicolo, cose o persone trasportate;
  • l’assicurato, per i soli danni da lui riportati, dovrà richiedere il risarcimento alla compagnia di assicurazione dell’altro proprietario del veicolo (la decisione di una compagnia, non potrà condizionare quella dell’altra).

Per poter accedere al risarcimento diretto l’assicurato, entro 3 giorni dall’incidente, dovrà presentare alla propria compagnia di assicurazione, la richiesta di risarcimento allegando il Modulo Blu da cui risultino gli estremi dei veicoli coinvolti, dei soggetti interessati e delle modalità secondo le quali è avvenuto il sinistro.
Seguirà una breve fase di istruttoria da parte della propria compagnia di assicurazione che dovrà accertarsi della percentuale di responsabilità a carico del richiedente (alla compagnia dovrà essere comunicato dove si trova il veicolo per poter procedere alla perizia, e quantificare l’entità del rimborso).
La tempistica per il risarcimento (sarebbe più esatto dire per l’eventuale proposta di indennizzo da parte della compagnia) varia a seconda di alcune condizioni:

  • Se entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente hanno sottoscritto il Modulo Blu, il termine è di soli 30 giorni;
  • Se solo l’assicurato richiedente ha firmato il Modulo Blu, la tempistica sale a 60 giorni;
  • Se si sono verificati dei danni fisici alle persone coinvolte nell’incidente la tempistica sale a 90 giorni.

La compagnia di assicurazione deve rispettare inoltre il termine di 30 giorni, dal ricevimento della domanda di accesso al risarcimento diretto:

  • Se la documentazione è incompleta (perché l’assicurato provveda alla sua integrazione);
  • Per il rigetto della richiesta di accesso al risarcimento perché ne mancano i presupposti: la comunicazione deve avvenire con lettera raccomandata.

In quest’ultima ipotesi l’assicurato dovrà rivolgersi alla compagnia dell’altro conducente coinvolto nel sinistro, o se riterrà le motivazioni della propria compagnia non valide potrà anche agire per vie legali verso di essa.
In alternativa può attivare la procedura gratuita di conciliazione dell’Ania con le associazioni dei consumatori, che possono risolvere le controversie per un valore fino a 15 mila euro.
Ma bisogna ricordarsi che il termine di prescrizione si esaurisce trascorsi due anni dalla data del sinistro.
Se invece la propria compagnia di assicurazione avanza una proposta di risarcimento che l’assicurato ritiene accettabile, allora la compagnia avrà 15 giorni di tempo per provvedere al suo pagamento, secondo le modalità indicate e condivise dallo stesso assicurato.